Riforma dello sport: le nuove forme giuridiche per le ESD
La riforma dello sport ha introdotto importanti novità in materia di forme giuridiche degli enti sportivi dilettantistici. Le ESD possono ora assumere solo le forme di associazione sportiva dilettantistica (ASD), società sportiva dilettantistica (SSD) o ente del terzo settore (ETS) sportivo.
Introduzione:
La riforma dello sport, introdotta dal decreto legislativo n. 36 del 28 febbraio 2021, ha introdotto importanti novità in materia di forme giuridiche degli enti sportivi dilettantistici (ESD).
Dettagli:
In precedenza, le ESD potevano assumere una delle seguenti forme giuridiche:
- Associazione sportiva dilettantistica (ASD): forma priva di personalità giuridica, disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile.
- Società sportiva dilettantistica (SSD): forma con personalità giuridica di diritto privato, disciplinata dagli articoli 2247 e seguenti del codice civile.
- Società di capitali e cooperative: forme con personalità giuridica di diritto privato, disciplinate dal libro V del codice civile.
Il decreto correttivo n. 163/2022 ha modificato la disciplina delle forme giuridiche degli ESD, eliminando le società di persone.
Motivazioni:
La decisione di eliminare le società di persone è stata motivata da due ragioni principali:
- Contenimento del rischio di eccessiva confusione tra i patrimoni dei soci e quelli delle società: nelle società di persone, i soci sono responsabili illimitatamente per le obbligazioni sociali. In caso di insolvenza della società, i creditori possono aggredire il patrimonio personale dei soci. Questa situazione può creare incertezza e difficoltà per i creditori, che possono non essere in grado di recuperare i propri crediti.
- Compatibilità con la riforma del terzo settore: la riforma del terzo settore (D.Lgs. n. 117/2017) prevede che gli enti del terzo settore (ETS) possano assumere solo le forme giuridiche di associazione, fondazione o cooperativa. La possibilità per le ESD di assumere la forma di società di persone era incompatibile con la riforma del terzo settore.
Nuove forme giuridiche:
A seguito dell'eliminazione delle società di persone, le ESD possono assumere le seguenti forme giuridiche:
- Associazione sportiva dilettantistica (ASD): forma priva di personalità giuridica, disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile.
- Società sportiva dilettantistica (SSD): forma con personalità giuridica di diritto privato, disciplinata dagli articoli 2247 e seguenti del codice civile.
- Enti del terzo settore (ETS) sportivi: enti del terzo settore costituiti ai sensi dell'art. 4, comma 1, D.L.vo 117/2017, iscritti al RUNTS, che esercitano, come attività di interesse generale, l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche e sono iscritti al RASD.
Gli ETS sportivi:
Gli ETS sportivi sono enti del terzo settore che svolgono, come attività di interesse generale, l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche. Per potersi qualificare come ETS sportivi, gli enti devono essere iscritti al RUNTS (Registro unico nazionale del terzo settore) e al RASD (Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche).
Applicazione delle disposizioni del D.Lgs. 36/2021:
Per gli ETS sportivi, si applicano, compatibilmente con le regole del Terzo Settore, le disposizioni del D.Lgs. 36/2021 limitatamente alle sole attività sportive esercitate. Ciò significa che, ad esempio, gli ETS sportivi sono soggetti all'obbligo di iscrizione al Registro CONI, ma non sono soggetti all'obbligo di nomina di un organo di controllo.
Conclusione:
La riforma dello sport ha introdotto importanti novità in materia di forme giuridiche degli ESD. L'eliminazione delle società di persone ha reso più coerente la disciplina delle ESD con quella del terzo settore. Inoltre, la possibilità per gli ETS di svolgere attività sportive dilettantistiche ha ampliato la gamma di opzioni disponibili per le associazioni e società sportive dilettantistiche.